1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge. Il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del D.Lgs n. 29/93 e s.m.i. 2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale. 3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.51 - bis della legge n.142/1990, inserito dall'art.6, comma 10, della legge n.127/1997. 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.51 - bis della legge n.142/1990, aggiunto dall'art.6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n.127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico. 5. In relazione al combinato disposto dell'art.51, comma 3 - bis, della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n.191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parte di esse) di cui all'art.51, c.3, della citata legge n.142/1990. |