Comuni Italiani Art. 33 - Partecipazione. Statuto Comunale di Orio Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini oriesi

Statuto Comune di Orio Canavese

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione dei Cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte
Art. 33 - Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese faranno a carico a chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - La Partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione.
Art. 32 - Consultazioni
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