1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. 2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. 3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e l'elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n.81. 4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. 5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. 6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza. |