Comuni Italiani Art. 22 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Nomaglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini nomagliesi

Statuto Comune di Nomaglio

Titolo II - Organi Elettivi
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 22 - Attribuzioni
1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a. propone al Consiglio i regolamenti;
b. approva progetti, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco ed al segretario;
c. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f. nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g. adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
h. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
i. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
j. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per il referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
l. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
m. riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
n. formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
o. adotta le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
a. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
b. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
c. stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali, previo parere del segretario e dei dirigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Elezioni e Competenze
Art. 21 - Funzionamento della Giunta
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