1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. 2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo: a. propone al Consiglio i regolamenti; b. approva progetti, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco ed al segretario; c. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione; e. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe; f. nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate; g. adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi; h. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone; i. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto; j. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per il referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; k. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo; l. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio; m. riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi; n. formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo; o. adotta le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti. 4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative: a. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente; b. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale; c. stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali, previo parere del segretario e dei dirigenti. |