1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge. La durata dell'incarico e le cause di cessazione sono stabilite dalla legge. 2. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge. 3. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione. 4. Il Revisore dei conti per lo svolgimento delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. |