Comuni Italiani Art. 67 - Bilancio Comunale e Rendiconto di Gestione. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo V - Ordinamento Economico-Finanziario
Art. 67 - Bilancio Comunale e Rendiconto di Gestione
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale. Esso viene redatto secondo le disposizioni di legge in materia.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura di spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario.

4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e il conto del patrimonio. Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa della Giunta, con cui la stessa esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Controllo di Gestione
Art. 66 - Regolamento di Contabilità e Attività Contrattuale
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