1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto applicabili. 2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio. 3. La Convenzione in particolare deve disciplinare le nomine e le competenze degli Organi consortili, coerentemente alle disposizioni di legge, e prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità previste per tali atti dal presente Statuto. 4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio. |