1. Le attività del Comune si svolgono secondo il principio della pubblicità e della massima conoscibilità. 2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposta a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. 4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura dell'ufficio a ciò preposto. Il Segretario comunale ne certifica l'avvenuta pubblicazione. |