1. Per la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. 2. La costituzione di Società miste con partecipazione non maggioritaria degli Enti locali è disciplinata da apposito Regolamento, ai sensi di legge. 3. Per la realizzazione di opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di lavori pubblici. 4. La partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è informata alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo da quella di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie. 5. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. 6. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. 7. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione. 8. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente. 9. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima. |