1. Gli Organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali. 2. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo il diritto d'opzione di cui al successivo art. 51. 3. In assenza di personale di qualifica dirigenziale ed in relazione alla natura delle funzioni da attribuire, il Sindaco può attribuire incarichi dirigenziali, a tempo determinato e con provvedimento motivato, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale e con le modalità previste dallo stesso Regolamento. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento 4. Possono essere stipulati, come previsto nel successivo art. 53, contratti di collaborazione esterna per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica. |