Comuni Italiani Art. 33 - Diritto di Intervento nei Procedimenti. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Consultazione
Capo III - Procedimento Amministrativo
Art. 33 - Diritto di Intervento nei Procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento .

2. Il Comune, nelle forme previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, assicura l'esame delle proposte da parte degli Organi competenti, rendendo pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, il termine entro cui le decisioni devono essere adottate e le relative determinazioni.

3. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale; copia delle stesse va inviata al Difensore civico, qualora istituito, il quale é tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

 
Altri Articoli:
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