1. Le istanze, petizioni e proposte che si risolvono nella richiesta di informazioni o di atti di gestione, debbono essere presentate per iscritto e sottoscritte con tutti gli elementi che consentono di individuare e reperire l'istante o proponente. 2. Le richieste debbono chiaramente definire l'oggetto della materia sottoposta a valutazione, anche ai fini della verifica di ammissibilità in ordine ai presupposti di cui al comma 9 del precedente art. 23. 3. Non sono ammissibili istanze, petizioni o proposte per intervenire in forma atipica su procedimenti amministrativi in ordine ai quali la legge o i regolamenti definiscono le modalità di partecipazione. 4. L'organo comunale interessato è tenuto a prendere in esame le richieste ed assumere le determinazioni entro sessanta giorni se ritenga che la questione debba essere valutata dal competente organo collegiale, di trenta giorni negli altri casi. 5. I soggetti di cui al comma 1 del precedente art. 23 possono presentare, in numero di almeno 200, proposte per l'adozione di atti amministrativi. Tali proposte devono essere presentate per iscritto, con firme autentiche e devono contenere il testo dell'atto di cui si chiede l'adozione, l'illustrazione del contenuto e della finalità. 6. Sulla proposta, così pervenuta, il Segretario comunale esprime il proprio parere di legittimità. 7. Sulla ammissibilità si pronuncia la Giunta comunale entro il termine di giorni sessanta. 8. Le proposte ritenute ammissibili sono portate al voto dell'organo comunale competente entro l'ulteriore termine di giorni sessanta senza che il preventivo giudizio di ammissibilità implichi, da parte di chi lo abbia espresso, valutazione di merito sull'oggetto di proposta. 9. Le determinazioni finali sulle forme di partecipazione, sempre che siano ammissibili, devono essere motivate. |