Per l'esame di problemi di carattere particolare o generale individuati dal Consiglio Comunale, per lo svolgimento di studi o di indagini preliminari all'assunzione di provvedimenti deliberativi ovvero per l'espletamento di attività di controllo o di inchiesta sull'operato dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri Comunali, può istituire Commissioni Speciali Temporanee. Con la deliberazione istitutiva, che deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio né nomina i componenti, tra i quali un Presidente ed un Vicepresidente e ne determina i poteri, l'oggetto ed il termine per l'espletamento dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione necessaria per la validità delle sedute. Nelle Commissioni di controllo o di inchiesta la carica di Presidente deve essere attribuita ad un Consigliere appartenente ad un Gruppo di minoranza ed i membri devono essere scelti tra i componenti del Consiglio Comunale. Nelle altre Commissioni Speciali Temporanee i componenti possono essere scelti anche tra persone estranee al Consiglio comunale in misura non superiore alla metà dei componenti stessi. Per quanto non disciplinato dalla deliberazione istitutiva circa la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Speciali Temporanee, si fa riferimento alle norme previste nel presente Regolamento per le Commissioni Consiliari Permanenti. Alle Commissioni Speciali di inchiesta o di controllo sull'operato dell'Amministrazione non è opponibile il segreto di ufficio. Al termine dei lavori la Commissione redige, a cura del Presidente, una relazione sui compiti esperiti che, sempre a cura del Presidente, viene trasmessa al Sindaco e depositata in Segreteria per l'esame in Consiglio; i Consiglieri dissenzienti possono chiedere che nella relazione si dia atto del loro motivato dissenso. Il Presidente può farsi assistere dal Segretario comunale o da un suo delegato. I lavori della Commissione devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione. La relazione della Commissione deve essere sottoposta all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito. |