Comuni Italiani Art. 29 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Montaldo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaldesi

Statuto Comune di Montaldo Torinese

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Art. 29 - Commissioni Consiliari Permanenti
Il Consiglio comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di Commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno.

Esse sono istituite dal Consiglio comunale con deliberazione da assumersi entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti; con la deliberazione istitutiva il Consiglio provvede altresì a nominarne i componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di impedimento. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite fino a sei componenti, membri del Consiglio comunale, ripartiti fra i Gruppi consiliari con criterio proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi e fatta salva la presenza di almeno un rappresentante per ogni Gruppo; la designazione dei componenti appartenenti alla maggioranza è fatta dalla maggioranza; quella dei componenti appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza.

L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Ogni componente del Consiglio può far parte contemporaneamente di più Commissioni.

 
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