1. Il Consiglio, al fine di migliorare la propria funzionalità, può avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con compiti consultivi o referendari delle quali possono far parte membri esterni nelle materie oggetto di esame, senza diritto di voto. 2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno Commissioni speciali di indagine o di inchiesta sull'attività dell'amministrazione con composizione proporzionale ai componenti di tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti. 3. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella medesima seduta di istituzione della commissione. 4. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatole; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva. 5. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e sono tenuti a fornire ogni atto richiesto. |