1. L' Amministrazione Comunale favorisce l'attivitą delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela di interessi diffusi o portatori di interessi culturali, economici o sociali. 2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi, debitamente registrati dalla Giunta comunale su istanza dei medesimi, alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, la possibilitą di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblici. 3. L'Amministrazione comunale potrą inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contribuzioni, sussidi ed ausilii finanziari. 4. A sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma, il Comune predermina modi e forme in un apposito regolamento. |