Comuni Italiani Art. 27 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini

Statuto Comune di Massello

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo III - Servizi
Art. 27 - Servizi Pubblici Locali
1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attivitą per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi avviene nelle forme previste dalla legge e secondo le modalitą stabilite da appositi regolamenti.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Gestione Associata
Art. 26 - Messi Notificatori
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