1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed è composta dal Sindaco e da quattro assessori. 2. La Giunta ed il Vicesindaco sono nominati dal Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. 3. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. 4. Il Sindaco può nominare uno o più Assessori tra i Consiglieri Comunali o tra cittadini prescelti al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, purchè risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. 5. Gli Assessori non consiglieri devono possedere particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative che motivino la scelta. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco, che devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzione di relazione e con diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alla adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni. 6. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale nel prenderne atto, provvede con suo decreto alla sostituzione. |