Art. 11 - Commissioni. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi
Statuto Comune di Lombriasco
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Art. 11 - Commissioni
1- Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti o temporanee.
2- Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro composizione ed il sistema di rappresentanza.
3- Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4- Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.