Comuni Italiani Art. 7 - Gli Organi del Comune. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte II - La Struttura
Titolo I - Gli Organi
Art. 7 - Gli Organi del Comune
1. Sono organi di governo della Città di Ivrea il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

2. Sono inoltre competenti ad emanare gli atti destinati a produrre effetti verso soggetti esterni all'Ente il Segretario generale, il Direttore generale, i dirigenti e tutti coloro cui la legge o lo statuto attribuiscono tale potere, anche in via sostitutiva o temporanea.

3. Gli organi di governo emanano le norme e definiscono con la riconosciuta discrezionalità amministrativa gli atti generali, di indirizzo e di programmazione nonché gli obiettivi da raggiungere, e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive emanate con i predetti atti.

4. Gli organi burocratici sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo.

5. Il Difensore civico è Ufficio indipendente dell'Amministrazione della Città di Ivrea, svolge le funzioni indicate dallo statuto e relaziona sul proprio operato al Consiglio comunale e al Sindaco.

 
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