1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti delibera sulla mozione di commissariamento delle aziende e delle istituzioni, in tutti i casi in cui le stesse non possano funzionare, ovvero il loro Presidente compia gravi e reiterate violazioni di legge, o del presente statuto, o dello statuto dell'azienda, o del regolamento dell'istituzione, ovvero non ottemperi all'invito di sostituire i componenti del Consiglio di amministrazione che abbiano compiuto eguali violazioni. 2. Con la nomina del commissario gli amministratori decadono dalla carica. 3. Il commissario cessa dalle funzioni con la nomina del Presidente e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione. |