1. Sono organi delle istituzioni comunali il Consiglio di amministrazione, composto da un numero pari di membri stabilito dal Consiglio comunale non superiore a otto, il suo Presidente e il Direttore. 2. Il Consiglio di amministrazione č nominato dal Sindaco, in conformitā agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale. 3. Al Consiglio comunale spettano tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento ad altri organi dell'istituzione, ed in particolare la determinazione dei tempi e dei modi di attuazione delle finalitā e degli indirizzi attribuiti dal Consiglio comunale. 4. Ai rappresentanti della Cittā di Ivrea nominati presso le istituzioni non spetta alcuna indennitā di carica, salvo il rimborso delle spese per incarichi determinati. 5. Il Collegio dei revisori dei conti della Cittā di Ivrea provvede a svolgere le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni. |