Comuni Italiani Art. 39 - I Principi dell'Attività Amministrativa. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attività Amministrativa
Titolo I - La Funzione Amministrativa
Art. 39 - I Principi dell'Attività Amministrativa
1. L'azione amministrativa della Città di Ivrea si conforma ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico italiano, ispirandosi ad imparzialità, congruità, tempestività ed essenzialità delle forme burocratiche.

2. Tutti gli atti, anche interni, debbono essere chiari e precisi. I pareri e gli accertamenti debbono essere adeguatamente documentati e motivati, in guisa da dimostrare con evidenza i giudizi, le soluzioni proposte e le verificazioni eseguite.

3. In ogni procedimento l'istruttoria deve offrire agli organi di governo le alternative tecniche e amministrative utili all'esercizio della discrezionalità amministrativa.

4. Di ogni provvedimento a rilevanza esterna deve essere raccolto il parere di regolarità tecnica e, se importi spesa, anche contabile.

5. L'attività della Città di Ivrea tiene conto di quella esercitata dai privati nel territorio comunale e si coordina con quella delle altre Amministrazioni pubbliche, potendo a tal fine indire conferenze di servizio, anche sulla base di apposite convenzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 40 - Il Regolamento dell'Attività Amministrativa
Art. 38 - Relazione Annuale sullo Stato delle Partecipazioni
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