Comuni Italiani Art. 37 - Amministratori di Aziende, Istituzioni e Societā. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte II - La Struttura
Titolo II - L'Organizzazione Burocratica
Capo IV - Dei Rappresentanti della Cittā di Ivrea
Art. 37 - Amministratori di Aziende, Istituzioni e Societā
1. Il Sindaco, in osservanza degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, con decreto motivato nomina e revoca i Presidenti e i Consiglieri di amministrazione delle aziende ed istituzioni comunali fra coloro che, non essendo componenti di organi di governo della Cittā di Ivrea, sono dotati di una professionalitā adeguata alla carica da assumere.

2. La durata in carica dei Presidenti e dei Consiglieri di amministrazione di istituzioni e aziende speciali č di anni cinque e comunque cessa entro quarantacinque giorni dalla nomina del nuovo Sindaco.

3. La revoca, le dimissioni o la decadenza, per qualsiasi causa, del Presidente di aziende o istituzioni comunali importano decadenza dei Consiglieri di amministrazione con esso nominati. Alla sostituzione dei singoli componenti di un consiglio di amministrazione provvede l'organo competente su proposta del Presidente in carica dell'azienda o dell'istituzione.

4. La Cittā di Ivrea definisce negli statuti delle societā a prevalente partecipazione pubblica locale norme che consentano al Sindaco di procedere alla sostituzione dei rappresentanti del Comune dopo ogni rinnovo del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Relazione Annuale sullo Stato delle Partecipazioni
Art. 36 - Nomina, Designazione e Revoca
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