1. Per la copertura dei posti con qualifiche dirigenziali il Sindaco con decreto delibera la stipulazione di contratti a termine di diritto privato non superiori a cinque anni e comunque sottoposti a risoluzione di diritto allo scadere del sesto mese dall'elezione del nuovo Sindaco, ovvero immediatamente per mancanza o venire meno delle condizioni di nomina. Il contratto può essere riproposto con l'insediamento del nuovo Sindaco. 2. Per la conclusione di contratti a termine, gli interessati debbono dichiarare e documentare di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento per l'accesso al corrispondente posto di pubblico impiego, ivi compresa un'esperienza almeno quinquennale di livello dirigenziale presso Enti pubblici o privati. L'assenza di tali requisiti è posta dal contratto come motivo di risoluzione di diritto dello stesso. 3. Agli interessati sono imposte contrattualmente le stesse incompatibilità previste per il pubblico dipendente, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. 4. Con le stesse forme, e con la certificazione di un'esperienza quinquennale di pari livello, possono essere coperti i posti di responsabile di uffici o di servizi. |