Comuni Italiani Art. 21 - Vice Sindaco. Affidamenti e Deleghe. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte II - La Struttura
Titolo I - Gli Organi
Capo II - Il Sindaco
Art. 21 - Vice Sindaco. Affidamenti e Deleghe
1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, che lo sostituisce con pienezza di poteri in tutti i casi di impedimento.

2. Il Sindaco può affidare ai singoli Assessori, per materie definite ed omogenee, i propri poteri di vigilanza e di direttiva sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

3. In ragione delle materie affidate, il Sindaco può altresì delegare gli Assessori al compimento di atti ed incarichi di propria competenza, salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente.

4. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori o Consiglieri comunali l'esercizio delle funzione di ufficiale di stato civile, nonché la rappresentanza formale del Comune in manifestazioni civili e religiose.

4. Chi sostituisce il Sindaco, o è da questi delegato, ne assume il relativo distintivo.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Nomina, Composizione e Durata in Carica
Art. 20 - Potere di Nomine del Sindaco
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