1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, che lo sostituisce con pienezza di poteri in tutti i casi di impedimento. 2. Il Sindaco può affidare ai singoli Assessori, per materie definite ed omogenee, i propri poteri di vigilanza e di direttiva sul funzionamento degli uffici e dei servizi. 3. In ragione delle materie affidate, il Sindaco può altresì delegare gli Assessori al compimento di atti ed incarichi di propria competenza, salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente. 4. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori o Consiglieri comunali l'esercizio delle funzione di ufficiale di stato civile, nonché la rappresentanza formale del Comune in manifestazioni civili e religiose. 4. Chi sostituisce il Sindaco, o è da questi delegato, ne assume il relativo distintivo. |