1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri, nella prima seduta dopo le elezioni. L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nella prima votazione, e a maggioranza assoluta nella successiva. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. 2. Sino all'elezione del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco nella prima seduta e dal Consigliere anziano nelle sedute successive. 3. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita i poteri di polizia delle sedute del Consiglio; garantisce il regolare funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni previste dallo statuto; riceve le proposte degli elettori in esercizio dell'iniziativa deliberativa avanti il Consiglio, provvedendo alla loro presentazione nei termini indicati dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione. |