Comuni Italiani Art. 29 - Svolgimento dell'Attività Amministrativa. Statuto Comunale di Frossasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini frossaschesi

Statuto Comune di Frossasco

Titolo IV - Attività Amministrativa
Art. 29 - Svolgimento dell'Attività Amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure adeguandole alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentine nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

 
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