Comuni Italiani Art. 20 - Partecipazione dei Cittadini. Statuto Comunale di Frossasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini frossaschesi

Statuto Comune di Frossasco

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione dei Cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte
Art. 20 - Partecipazione dei Cittadini
1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attivitą politico-amministrativa, economica e sociale della comunitą. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attivitą.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) l''iiniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertą, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Riunioni e Assemblee
Art. 19 - Delegati del Sindaco
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