1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietą operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignitą sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della personalitą umana. 2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalitą assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985. 3. L'attivitą dell'amministrazione comunale č finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicitą di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. 4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunitą locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. 5. Il Comune ispira la propria attivitą alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. |