Comuni Italiani Art. 10 - Esercizio della Potestà Regolamentare. Statuto Comunale di Frossasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini frossaschesi

Statuto Comune di Frossasco

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 10 - Esercizio della Potestà Regolamentare
1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente 2° comma.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Commissioni Consigliari Permanenti
Art. 9 - Sessioni del Consiglio
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