1. Il referendum può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza del comune. 2. Il referendum non è ammesso : a) in materia di imposte, tasse, rette e tariffe; b) per gli atti di designazione, nomina e revoca; c) per gli atti concernenti il personale dipendente del comune; d) per la revisione dello statuto. 3. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità. 4. Il referendum può essere indetto su iniziativa di: a) il 20% del corpo elettorale; b) la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. 5. La richiesta di referendum è avanzata da un comitato promotore composto da almeno 3 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune che cura la raccolta delle firme. 6. L'amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme presso la segreteria del comune. Il comitato promotore può organizzare ulteriori punti di raccolta. Tutte le firme devono essere autenticate. 7. Al comitato promotore vanno notificate tutte le determinazioni del comune concernenti la richiesta di referendum. 8. L'ente può adottare apposito regolamento per la ulteriore disciplina della consultazione referendaria. 9. I referendum non sono validi quando non vi partecipi la metà più uno degli aventi diritto al voto. 10. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione. 11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati al comune. |