Comuni Italiani Art. 18 - Commissioni. Statuto Comunale di Foglizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini foglizzesi

Statuto Comune di Foglizzo

Parte I - Ordinamento Strutturale - Organi Elettivi
Art. 18 - Commissioni
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza e la loro composizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche o singoli esperti che la commissione ritenga utile consultare, per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consigliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni presenti in consiglio.

6. Il Consiglio comunale, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali di indagine e di inchiesta.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 17 - Linee Programmatiche di Mandato
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