1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. 2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza e la loro composizione. 3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche o singoli esperti che la commissione ritenga utile consultare, per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri ogni qualvolta questi lo richiedano. 5. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consigliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni presenti in consiglio. 6. Il Consiglio comunale, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali di indagine e di inchiesta. |