Comuni Italiani Art. 13 - Numero Legale per la Validitā delle Sedute. Statuto Comunale di Foglizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini foglizzesi

Statuto Comune di Foglizzo

Parte I - Ordinamento Strutturale - Organi Elettivi
Art. 13 - Numero Legale per la Validitā delle Sedute
1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metā dei consiglieri assegnati, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione č sufficiente, per la validitā dell'adunanza, l'intervento di almeno 4 consiglieri.

3. Le deliberazioni per le quali č richiesto un quorum particolare sono assunte in conformitā alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.

4. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Scioglimento del Consiglio Comunale
Art. 12 - Consiglio Aperto e Sedute Eccezionali
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