1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, con la Provincia di Torino o con la Comunità Montana Alta Valle di Susa, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati. 2. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. 3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni qual volta che ritiene sia stata violata la legge , lo statuto o il regolamento. 4. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. 5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dal comma 39 dello stesso articolo 17. 6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dal comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. 7. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. 8. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. 9. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con: - ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, forniti all'Amministrazione Comunale; - lo stato di membro del parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale o di comunità montana; - le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione; - la qualità di componente di comitato regionale di controllo. 10. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio di difensore civico se l'interessato non fa cessare la relativa causa nei termini stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. 11. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza in un comune della comunità montana Alta Valle Susa. 12. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. 13. Il difensore civico, oltre alle iniziative previste dal precedente comma 2, invia relazioni dettagliate al sindaco e al segretario comunale per le opportune determinazioni su argomenti di rilievo e nei casi in cui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici. 14. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti. 15. Il difensore civico ha il diritto di essere sentito, in ogni sessione del consiglio comunale, su questioni iscritte all'ordine del giorno e oggetto delle sue funzioni e competenze. 16. Il regolamento, approvato con i criteri del presente statuto, disciplina le modalità di nomina, di elezione, decadenza revoca e di surrogazione, e le procedure di intervento del difensore civico. 17. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale all'atto della nomina. |