Comuni Italiani Art. 24 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Exilles (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini esillesi

Statuto Comune di Exilles

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori nonché stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà degli assessori nominati più il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Competenze
Art. 23 - Nomina
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