Comuni Italiani Art. 22 - Composizione. Statuto Comunale di Exilles (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini esillesi

Statuto Comune di Exilles

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Nomina
Art. 21 - Giunta Comunale
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