Comuni Italiani Art. 44 - Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo. Statuto Comunale di Cuceglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cucegliesi

Statuto Comune di Cuceglio

Parte II° - Partecipazione Popolare
Capo II° - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 44 - Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo
1. Il Comune, gli enti e le eventuali aziende ad esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
a) l'ufficio e il funzionario responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo;
b) l'oggetto del procedimento amministrativo;
c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mendiante forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

 
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