1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontą che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. 2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono gią state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 3. Soggetti promotori del referendum possono essere: a. Il quarantacinque per cento del corpo elettorale; b. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. 4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilitą, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalitą organizzative della consultazione. 5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. 6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. 7. Non si procede agli adempimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6 se non ha partecipato alle consultazioni almeno il cinquanta per cento pił uno degli aventi diritto al voto. |