Comuni Italiani Art. 27 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Cuceglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cucegliesi

Statuto Comune di Cuceglio

Parte I° - Ordinamento Strutturale- Organi Elettivi
Art. 27 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

 
Altri Articoli:
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Art. 26 - Durata, Decadenza e Cessazione
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