1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. 2. Non può essere nominato difensore civico: a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale; b) I Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle unità sanitarie locali; c) I ministri di culto; d) Gli amministratori e i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; e) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale; f) Chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune. 3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. 4. Il difensore civico può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio su proposta del Sindaco o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, specificatamente motivata con precisazione degli addebiti in modo da consentire allo stesso di presentare al Consiglio le proprie deduzioni. Per l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati con deliberazione motivata. |