1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. 2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obbiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo: a) Propone al Consiglio i regolamenti; b) Approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al segretario; c) Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio; d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione; e) Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe; f) Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate; g) Adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi; h) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone; i) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; l) Autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni; m) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; n) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo; o) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio; p) Riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sulle attuazioni dei programmi. 4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie: a) Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente; b) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale; c) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il revisore del conto. |