Comuni Italiani Art. 20 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Colleretto Castelnuovo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini collerettesi

Statuto Comune di Colleretto Castelnuovo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 20 - Attribuzioni
1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obbiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) Propone al Consiglio i regolamenti;
b) Approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al segretario;
c) Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f) Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g) Adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
h) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
i) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) Autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
m) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
n) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
o) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
p) Riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sulle attuazioni dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
b) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
c) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il revisore del conto.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
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