1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale che interessano l'intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare la proposta di adozione di una deliberazione di competenza del Consiglio. 2. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio. 3. Il referendum è indetto dal Sindaco, su richiesta del Consiglio comunale approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, su richiesta della Giunta Comunale o del 10% degli elettori del Comune. 4. L'ammissibilità del referendum è accertata dal Consiglio comunale. 5. Il referendum deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione e non può coincidere con altre operazioni di voto. 6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio (o la Giunta comunale) deve deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. |