Comuni Italiani Art. 26 - Attribuzioni di Vigilanza. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi

Statuto Comune di Castellamonte

Parte II - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi
Capo III - Sindaco
Art. 26 - Attribuzioni di Vigilanza
1. Il Sindaco:
a) Acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) Collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle Istituzioni;
f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
 
Altri Articoli:
Art. 27 - Attribuzioni di Organizzazione
Art. 25 - Attribuzioni di Amministrazione
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