1. 1. Il Consiglio comunale puņ istituire, nel suo seno, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. 2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, il potere e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. 3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti. 4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano, nel rispetto dell'autonomia dei lavori delle stesse. 5. Qualora vengano istituite Commissioni di garanzia e di controllo, la Presidenza spetta ad un rappresentante dell'opposizione. |