1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione de il funzionamento degli uffici ed , in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi politici. 2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione della Repubblica Italiana , obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità. 3. L'organizzazione del Comune si articola in uffici che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, cioè le aree, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. 4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. 5. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tre l'altro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché, nel rispetto dell'art. 25, comma 3, lettera F) del presente Statuto, gli incarichi di lata specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne. |