1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e la gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a) in economia; b) in concessione a terzi; c) a mezzo di azienda speciale; d) a mezzo di istituzione; e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata; f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;2. Il Comune può partecipare - istituire società di capitali pubblici o pubblici-privati per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune. 3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune. 4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti della aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali, costituite o partecipate dal Comune. |