1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali. 2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e dei responsabili dei servizi. 3. Vengono attribuite, altresì, alla competenza della Giunta, in applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge 142/1990 e s.m.i.: a) l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e le nomine legali relative; b) in caso di mancata nomina ovvero assenza del direttore generale, l'approvazione dei verbali di gara e di concorso, proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei; c) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; d) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale e ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate dagli uffici amministrativi comunali; e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell'ufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; f) il conferimento di incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria e discrezionale, salvo il caso in cui la scelta dell'incaricato debba per legge seguire un procedimento concorsuale e quindi la competenza all'individuazione ed al conferimento spetta al Responsabile del servizio interessato. g) la nomina dei membri della Commissione per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio e/o del Segretario comunale; h) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata. |