Comuni Italiani Art. 24 - Nomina. Statuto Comunale di Castagneto Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castagnetesi

Statuto Comune di Castagneto Po

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo 1 - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 24 - Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori revocati o dimissionari. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno di proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Funzionamento della Giunta
Art. 23 - Composizione
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