Comuni Italiani Art. 22 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Castagneto Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castagnetesi

Statuto Comune di Castagneto Po

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo 1 - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - Giunta Comunale
1. La Giunta è l'organo politico esecutivo del comune con funzioni anche d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale e dei dirigenti dell'ente; collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della democraticità, imparzialità, trasparenza ed efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo sulla base dei programmi espressi dal Consiglio comunale, definendo l'attuazione degli obiettivi e dei programmi stessi ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta, all'atto dell'approvazione del rendiconto di gestione, riferisce al Consiglio comunale sulla sua attività.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Composizione
Art. 21 - Dimissioni del Sindaco
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